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Decreto
del Presidente della Repubblica |
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Regolamento
recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e
dell'Unione europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli
Enti pubblici |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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VISTO
l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO
l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22; VISTO
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400; RITENUTO
che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio1998, n.
22, il Governo è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad
emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito
all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella
dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTI
i pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia; UDITO
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999; VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella EMANA il
seguente regolamento:
CAPO I
Esposizione
delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici ART.
1 1. La
bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea vengono a)
all'esterno degli edifici ove hanno sede i Commissari del Governo
presso le Regioni e i rappresentanti del governo nelle Province; b)
all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di
livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una
circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia; c)
all'esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e degli
enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici
periferici 2. Le
bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici
pubblici ed istituzioni: a)
nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio(patti
lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1 maggio (festa del lavoro), 9
maggio b)
nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite)
unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite; c)
in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per
caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito
locale, dal Prefetto; 3. Ai
fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della
legge, per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi di tutti
gli uffici giudicanti previsti dall'articolo 1 del regio decreto 30
gennaio 1941, n.12, e di tutti gli uffici del pubblico ministero
costituiti presso di essi ai sensi dell'articolo 2 4. Ai
fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), della
legge, le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e
grado, istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di
governo di ciascuna università, nonché nelle sedi principali delle
singole facoltà e scuole. 5. Nelle
occasioni indicate al comma 2, sugli edifici già quotidianamente
imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera
nazionale e di quella europea. ART.
2 1. La
bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale,
sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza. 2. La
bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed 3. La
bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda
posizione. ART.
3 1. In
segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a
mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura
due strisce di velo ART.
4 1. Salvi
i casi indicati all'articolo 1, comma 2, il tempo di esposizione
esterna delle bandiere è regolato secondo quanto previsto dai commi
seguenti. 2. Le
bandiere all'esterno degli edifici pubblici di cui all'articolo2,
comma 1, lettere a), b) e d) della legge, nonché di quelli di
cui all'articolo1, comma 1, del presente regolamento, sono esposte in
corrispondenza dell'orario di attività dei rispettivi uffici. 3. Le
bandiere all'esterno delle scuole e delle università statali sono
esposte nei giorni di lezioni e di esami. 4. Le
bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi
elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici
elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di
scrutinio. 5.
L'esposizione delle bandiere all'esterno delle rappresentanze
diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di
cultura all'estero è 6.
Tranne il caso di cui al comma 4, le bandiere, di norma, non sono
alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto. In ogni
caso l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne è
consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente
illuminato. |
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CAPO II
ART.
5 1. Se la
bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta
il primo posto. 2. Nelle
pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce
di velo nero. CAPO III
ART.6 1.
All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la
bandiera dell'Unione europea sono esposte negli uffici: a)
dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato; b)
dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati
nelle amministrazioni centrali dello Stato nonché dei dirigenti
preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione
territoriale non inferiore alla provincia; c)
dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di
dimensione nazionale, e dei titolari degli uffici dirigenziali
corrispondenti a quelli di cui alla lettera b), d)
dei titolari della massima carica istituzionale delle autorità
indipendenti; e)
dei dirigenti degli uffici giudiziari indicati nell'articolo 1, comma
3; f)
i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e
degli istituti italiani di cultura all'estero. Per i consoli onorari
l'esposizione é facoltativa. 2. La
bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di 3. Nei
luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il ritratto del Capo ART.7 1. Nei
casi indicati nell'articolo 6, le bandiere nazionale ed europea, Capo IV
ART.8 1.
All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono ART.9 1.
Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; 2.
Su ciascuna asta si espone una sola bandiera. ART.
10 1. Ogni
ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta
delle bandiere all'esterno e all'interno. 2. I
rappresentanti del governo nelle province vigilano sull'adempimento
delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere. ART.
11 1. Sono
fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere
militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le
regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello
internazionale. ART.
12 1. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle Regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale. |